PROROGATO IL TERMINE PER IL RISARCIMENTO DELLE VITTIME DEL NAZISMO E DEI LORO EREDI
CON LA LEGGE N. 170/2023 NUOVAMENTE PROROGATE LE PREVISIONI RISARCITORIE PER LE VITTIME DEL NAZISMO
Con l’approvazione della legge N. 170/2023, di conversione del decreto-proroghe N. 132/2023, sono stati prorogati fino al 31 dicembre prossimo i termini per richiedere il risarcimento per i danni subiti dai cittadini italiani vittime di crimini di guerra o contro l’umanità commessi dal Terzo Reich. La domanda, che può essere proposta anche dagli eredi, può essere soddisfatta grazie ad un fondo istituito nel 2022 per soddisfare le richieste risarcitorie dei pochi superstiti e degli eredi delle vittime decedute. Si tratta non solo dei militari e dei civili trucidati nei vari eccidi perpetrati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale, ma anche degli internati nei campi di concentramento tedeschi, compresi coloro che, dopo un lungo periodo di prigionia in condizioni disumane, sono riusciti a tornare in Patria.
La Germania si è sempre sottratta all’assoggettamento alle richieste risarcitorie dei cittadini italiani interessati, respingendo la giurisdizione italiana in ordine a tali richieste e rivendicando la propria immunità; la posizione tedesca è stata sostanzialmente recepita in una sentenza della Corte internazionale di giustizia dell’Aia del 2012, mentre in ambito italiano la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2014, ha di fatto aperto la strada al riconoscimento della giurisdizione italiana in ordine alle cause promosse per ottenere il risarcimento dei danni provocati dai crimini di guerra o contro l’umanità commessi dai nazisti. La situazione di contrasto fra Italia e Germania si è protratta nel tempo; dal canto suo, la giurisprudenza italiana ha più volte riconosciuto il diritto al risarcimento, sebbene si ponesse ogni volta il problema di eseguire le sentenze di accoglimento delle azioni risarcitorie. L’esecuzione di queste ultime veniva peraltro resa ancora più difficile dall’entrata in vigore dell’art. 19 bis della L. 162/2014, in base al quale venivano sottratte ad esecuzione le somme depositate presso conti correnti bancari o postali accesi in Italia ma appartenenti a Stati esteri che dichiarassero la destinazione di dette somme all’esercizio di funzioni pubbliche. In tal modo si finiva per porre un limite agli effetti della sentenza n. 238/2014.
Tuttavia, a seguito di una condanna emessa da un giudice italiano contro lo Stato tedesco, veniva disposto il pignoramento di beni immobili di proprietà tedesca presenti sul suolo italiano. La Germania si opponeva all’esecuzione, che però veniva rigettata dal Tribunale di Roma in base ai principi sanciti nella sentenza n.238/2014 C.Cost. Il successivo reclamo tedesco veniva respinto, sul rilievo che non era stata provata la natura pubblicistica dei beni oggetto di esecuzione. Veniva quindi disposta udienza per l’autorizzazione alla vendita dei beni pignorati.
Il 29 aprile 2022, la Repubblica Federale di Germania depositava un ricorso contro l’Italia per violazione della propria immunità e per violazione della sentenza dell’Aia del 2012. Ma il giorno successivo, ossia il 30 aprile 2022, veniva pubblicato il decreto legge 30.04.2022 n.136, che all’art. 43 istituiva presso il MEF un “fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945”. Tale fondo è stato costituito mediante il ricorso a risorse finanziarie dello Stato italiano; l’originario ammontare, pari ad euro 55.400,00, è stato successivamente aumentato. Inizialmente, l’accesso al fondo era limitato ai soli soggetti in favore dei quali fosse stata pronunciata sentenza passata in giudicato all’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2022 o che avessero promosso l’azione per il risarcimento del danno entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Successivamente, con la legge di conversione n.169/2022, è stato stabilito che le domande di risarcimento del danno dovessero essere proposte entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.136/2022 (ossia entro il 28 ottobre 2022), mentre l’ammontare del fondo è stato incrementato.
Con la legge febbraio 2023 n. 14, di conversione del decreto Milleproroghe, il termine di decadenza per proporre nuove domande è stato esteso fino al 28 giugno 2023.
Da ultimo, come si è ricordato supra, l’art. 5-bis della legge 27 novembre 2023 n.170 ha prorogato ulteriormente, fino al 31 dicembre 2023, il termine per richiedere il risarcimento dei danni per fatti commessi dal terzo Reich in danno di cittadini italiani a condizione che entro detta data gli stessi siano titolari di sentenza passata in giudicato e introducano un’azione finalizzata al risarcimento del danno.
Possono richiedere il risarcimento i deportati italiani nei campi di concentramento tedeschi, coloro che furono costretti a lavorare in condizioni di schiavitù per il Terzo Reich, nonché i loro eredi, così come gli eredi di coloro che sono stati uccisi dai nazisti in Italia e in Germania, i quali potrebbero in alcuni casi avere diritto al risarcimento del danno indiretto.
Per contattare lo studio MPL, che segue già diverse cause relative al risarcimento degli IMI e delle vittime di Sant’Anna, per la verifica dei presupposti per l’ottenimento del risarcimento del danno, è possibile scrivere a info@mpl-avvocati.it o telefonare al 338/6590175.